Statuto

Consulta gli articoli dello statuto dell’Opera del Duomo di Orvieto, adottato il 24 dicembre 2007 e approvato dal Ministero dell’Interno il 18 febbraio 2008.

Art. 1 - Costituzione e Sede

La Fabbriceria “Opera di S. Maria della Stella”, ossia “Opera del Duomo di Orvieto”, ha sede in Orvieto, piazza del Duomo n. 26, è dotata di personalità giuridica per possesso di stato, attestato dal Ministro dell’Interno in data 22 aprile 1987; adempie ai propri compiti ai sensi del presente statuto e con l’osservanza delle norme concordatarie tra lo Stato italiano e la Santa Sede ed in particolare della Legge 20 maggio 1985, n. 222 recante disposizioni sugli Enti e beni ecclesiastici in Italia e del D.P.R. 13 febbraio 1987 n. 33 di approvazione del Regolamento di esecuzione della predetta legge n. 222/1985.

 

Art. 2 - Oggetto e scopo

L'Opera persegue, senza alcuna ingerenza nei servizi di culto, esclusivamente finalità di utilità sociale, nei seguenti settori di attività:

  • tutela, promozione e valorizzazione della Cattedrale e degli stabili annessi e degli altri beni patrimoniali ed avventizi ad essa destinati, soggetti al vincolo di cui alla Legge 1° giugno 1939 n. 1089, provvedendo in particolare modo alla amministrazione, alle spese di manutenzione e di restauro di tali beni e degli arredi, suppellettili ed impianti facenti parte degli stessi; nonché ad ogni altra spesa connessa o strumentale allo svolgimento delle predette attività.
  • promozione della conoscenza della storia dell’arte in ogni sua forma e manifestazione culturale che abbia riferimento al complesso monumentale della Cattedrale e del Museo dell’Opera.

L’Opera provvede, altresì, sempre senza ingerenza nei servizi di culto:

  • all'assunzione del personale per corrispondere a tutte le necessità della Cattedrale;
  • alla soddisfazione degli obblighi derivanti da legati, donazioni, disposizioni di testatori e di Benefattori;
  • all’amministrazione, alle spese e alla manutenzione degli eventuali beni patrimoniali, destinati a spese di officiatura e di culto e non rientranti tra i beni soggetti al vincolo della legge n.1089/1939, nonché all'erogazione delle relative rendite.

Le rendite destinate a spese di officiatura e di culto sono iscritte nel bilancio dell’Opera fra le partite di giro e vengono versate trimestralmente all'Autorità religiosa che sovrintende alla Cattedrale; delle rendite con destinazione indeterminata o mista viene conservata per i fini di culto ed erogata una quota pari alla percentuale media delle somme effettivamente impegnate per detti fini nel quinquennio 1981-1985 o, in mancanza della relativa documentazione, una quota pari al cinquanta per cento delle rendite stesse.

 

Art. 3 - Patrimonio ed entrate

Allo svolgimento delle proprie attività istituzionali l’Opera provvede con i seguenti mezzi finanziari:

  • rendite del patrimonio mobiliare e immobiliare pervenutole nel passato da benefattori che hanno inteso contribuire all’elevazione morale, spirituale e religiosa della comunità cittadina e alla conservazione della Cattedrale, splendida affermazione dell’arte italiana;
  • contributi e sussidi dello Stato, di Enti pubblici e privati, di sostenitori privati;
  • proventi per diritti d’ingresso ai monumenti e ad ogni altro luogo ove, eventualmente, il pubblico sia ammesso a pagamento;
  • diritti di utilizzazione dell’immagine, sotto qualsiasi forma, delle opere d’arte di pertinenza dell'Opera;
  • canoni di livello e di censi e proventi di alienazione di beni;
  • elargizioni e/o donazioni a qualsiasi titolo;
  • altre entrate eventuali e diverse.

 

Art. 4- Consiglio di Amministrazione

L'Opera è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, scelti fra persone di specchiata moralità, di ottima condotta, residenti nel Comune di Orvieto o nei Comuni del circondario e professanti la religione cattolica, nominati per un triennio, due dal Vescovo diocesano e cinque dal Ministro dell'Interno sentito il Vescovo diocesano.

 

Art. 5 - Membri del Consiglio

Non può rivestire la carica di consigliere chi ha rapporti d'interesse proprio o del coniuge o dei parenti ed affini sino al quarto grado, oppure indiretti, anche tramite ditte o società con I'Opera. Non possono essere contemporaneamente consiglieri dell’Opera coniugi o parenti o affini entro il terzo grado. Qualora uno dei membri del Consiglio venga a decadere per dimissioni o morte o incapacità all'esercizio delle sue funzioni, l’Autorità che lo aveva nominato provvederà alla nomina del successore che resterà in carica per la residua parte del mandato del predecessore.

 

Art. 6 - Insediamento del Consiglio di Amministrazione ed elezione del Presidente

Alla prima convocazione del Consiglio di Amministrazione, da indire nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 7, provvede il Presidente uscente entro venti giorni dal ricevimento delle nomine di cui al precedente art. 4.

In caso di inottemperanza, per qualsiasi motivo, vi provvede d'ufficio il consigliere più anziano.

Il Consiglio, come sopra convocato, ancor prima di attendere a qualsiasi altra incombenza, provvede alla elezione nel proprio seno del Presidente. La riunione è presieduta dal consigliere più anziano di età. La elezione ha luogo a mezzo di schede segrete nelle quali ciascun consigliere può indicare un solo nominativo. Risulta eletto il consigliere che consegue cinque voti. Ove in prima votazione nessun consigliere consegue tale numero di voti, si procede, sempre a mezzo di schede segrete, ad altra votazione a seguito della quale risulta eletto il consigliere che consegue il maggior numero di voti ed a pari voti il più anziano di età.

L’elezione del Presidente viene comunicata al Ministro dell’lnterno per il provvedimento di nomina.

In attesa di tale provvedimento le funzioni di Presidente vengono assunte, in via interinale, dal consigliere più anziano di età che poi, dopo la nomina del Presidente, mantiene la funzione vicaria in caso di assenza o impedimento del titolare.

 

Art. 7 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione dell’Opera si riunisce normalmente nella propria sede previa convocazione scritta del Presidente che deve pervenire ai consiglieri, salvo casi di urgenza, almeno cinque giorni prima della riunione. La lettera di convocazione deve indicare il giorno e l’ora della riunione e gli argomenti in discussione e può essere inviata per posta, via fax, via e-mail oppure consegnata a mano. Per la validità delle riunioni è necessario l’intervento di almeno quattro dei componenti il Consiglio.

Le deliberazioni si intendono approvate se conseguono la maggioranza dei voti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio vengono pubblicate per cinque giorni consecutivi all’Albo dell’Opera esposto nel vano al primo piano dello stabile di piazza del Duomo n. 26 da dove si accede alla sede dell’Opera.

Il Consiglio, mediante lettera raccomandata al Ministro dell'Interno e al Vescovo diocesano, può chiedere la decadenza del Consigliere che non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio nonché la nomina di un nuovo Consigliere che rimarrà in carica per la durata residua del mandato del Consigliere decaduto.

 

Art. 8 - Attribuzioni del Presidente

Il Presidente dell'Opera del Duomo:

  • convoca e presiede il Consiglio;
  • annualmente predispone e trasmette al Prefetto entro il 30 novembre il bilancio di previsione dell’anno successivo. Inoltre, trasmette al Prefetto entro il 31 marzo di ciascun anno il conto consuntivo dell’anno precedente. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, prima dell’invio al Prefetto, debbono essere sottoposti all'approvazione dal Consiglio che deve deliberare in merito.
  • esegue le deliberazioni del Consiglio ed eroga le spese deliberate;
  • in presenza di improcrastinabili eventi e nella impossibilità di convocare il Consiglio, adotta i provvedimenti necessari e ne riferisce al Consiglio stesso, per la ratifica, nella prima adunanza utile;
  • ha la rappresentanza legale dell’Opera.

 

Art. 9 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio delibera il bilancio di previsione, le eventuali variazioni e il conto consuntivo e dispone in ordine all’impiego dei mezzi finanziari in relazione a quanto indicato nel precedente art. 2.

È fatto divieto al Consiglio di Amministrazione e al Presidente di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione dell’Opera, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, il tutto nei limiti di legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione derivanti dalle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse, di cui al D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione di dette attività.

I consiglieri prestano la loro opera gratuitamente.

Il Consiglio delibera:

  1. il regolamento relativo al complesso museale;
  2. il regolamento organico del personale dipendente per Ia disciplina: dello stato giuridico, del trattamento economico e di quiescenza nonché dell'organizzazione dei servizi;
  3. il regolamento di accesso all'archivio storico ed alla biblioteca;
  4. il regolamento del servizio di tesoreria e di cassa;
  5. ogni altro regolamento utile per il migliore svolgimento dell’attività di cui all’art. 2 del presente statuto.

 

Art. 10 - Esercizio economico Finanziario e Servizio di Tesoreria

L'esercizio economico finanziario ha durata annuale e coincide con l’anno solare.

Il servizio di tesoreria e cassa è disimpegnato, sulla base di speciale convenzione da un Istituto di credito di nota solidità, scelto dal Consiglio.

Gli ordinativi di pagamento e l’incasso sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Per lo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse rientranti nella disciplina di cui al D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 è redatta una contabilità separata rispetto alle altre attività svolte dall’Opera non rientranti in tale disciplina.

 

Art. 11 - Patrimonio mobiliare ed immobiliare

Il patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà o amministrato dall’Opera si distingue in:

  • beni monumentali d'interesse storico, artistico e culturale costituenti il patrimonio inalienabile soggetto alla disciplina di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni:
  • altri beni mobili ed immobili.

Tutti i beni mobili ed immobili debbono risultare da apposito inventario che deve essere costantemente aggiornato ed ove sono indicate oltre al valore, le caratteristiche e tutti gli elementi necessari alla loro individuazione.

L’inventario dei beni mobili ed immobili di interesse storico, artistico culturale, deve essere depositato, oltre che presso l’Ordinario diocesano, presso le due competenti soprintendenze, detti beni sono inalienabili ed anche, se trattasi di beni mobili, inamovibili dalla sede propria.

La inamovibilità di detti beni mobili può essere momentaneamente sospesa, in occasione di mostre o di altri eventi particolari, previa autorizzazione del Consiglio comunque subordinata al benestare della competente Soprintendenza e, per quanto attiene beni a servizio del culto, alla preventiva approvazione dell’Autorità ecclesiastica.

Degli altri beni mobili ed immobili fanno parte:

  • arredi e mobili ed oggetti comunque non rientranti fra quelli d’interesse storico, artistico e culturale;
  • terreni e fabbricati diversi da quelli di interesse storico, artistico e culturale.

Apposito stato di consistenza di tali terreni e fabbricati è annualmente allegato al bilancio di previsione.

Il patrimonio edilizio non necessario alle funzioni amministrative, culturali e di rappresentanza è dato in locazione secondo le consuetudini e nel rispetto delle leggi vigenti.

 

Art. 12 - Archivio storico. Biblioteca. Museo

L’Archivio storico dell'Opera del Duomo, l’annessa Biblioteca ed il Museo sono disciplinati da apposito regolamento. II Consiglio può nominare anche fra i propri membri l’Archivista onorario, il Bibliotecario onorario ed il Sovrintendente onorario del Museo.

 

Art. 13 - Scioglimento dell'Opera

In caso di soppressione dell’Opera, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad un Ente ecclesiastico, sentito il Vescovo diocesano e l’organo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art. 14 - Riferimenti legislativi

Per quanto non previsto dal presente statuto si osservano le norme della legge 20 maggio 1985, n. 222 e del D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33 e le disposizioni ivi richiamate.

 

Art. 15 - Entrata in vigore

Il presente Statuto sostituisce il precedente approvato con Decreto del Ministro dell'Interno in data 15 novembre 2001, n. 113 ed entra in vigore dopo l’approvazione del Ministro dell’Interno.

Ai sensi dell’art. 18 D.P.R. 445 del 28.12.2000 io sottoscritto/a Luciana Narducci funzionario incaricato dal Sindaco certifico che la presente copia, da me collazionata, formata da n. 8 fogli è conforme allo Statuto adottato dalla Fabbriceria “Opera del Duomo di Orvieto”, in seduta del 24/12/2007 con delibera n. 90 e trascritto nel registro dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione da pag. 145 a pag. 151, esibitomi da Giuseppe Mearilli nato a Orvieto (Tr) il 10.05.1955

Orvieto 27 dic. 2007

VISTO: in relazione al D.M. n.11 del 18-02-2008

Il Capo Dipartimento

Libertà Civili e Immigrazioni

Pref. Morcone

5 mar. 2008

Ultimo aggiornamento: 03/04/2024, 16:11